Credito d’imposta locazioni spendibile dal 25 marzo

Credito d’imposta locazioni spendibile dal 25 marzo

Credito d’imposta locazioni spendibile  dal 25 marzo

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell’ambito dell’emergenza Covid19, il D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia) ha previsto un credito d’imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 ( “negozi e botteghe”).

Con la risoluzione AdE 13/E pubblicata nella serata di venerdì 20 marzo, l’Agenzia delle entrate ha approvato il codice tributo 6914 destinato al credito d’impostaspendibile in F24 per la compensazione di altri tributi o contributi.

 

Ma l’aspetto di maggior interesse legato al provvedimento è legato alla tempistica: infatti tale credito è spendibile nell’immediato, in quanto si tratta di un codice tributo utilizzabile del prossimo 25 marzo.

 

Credito d’imposta locazioni

L’articolo 65 D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Va subito osservato che il bonus è riconosciuto ad una specifica categoria catastale, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che pur avendo la caratteristica di negozio, in realtà appartiene ad una diversa categoria catastale.

Non è stato chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2:

  • Ovviamente, se nel contratto fosse distinto un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il bonus sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
  • al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, resta da capire come imputare il canone all’unità negozio C/1. Una soluzione potrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna delle unità, in misura proporzione alla rendita catastale (cioè nella medesima modalità di come si usa fare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi, di conseguenza, calcolare il bonus solo sulla frazione di canone imputato al C/1.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 ci sottolinea chiaramente che il credito d’imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La ratio del legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza.

Resta da capire se il credito è riconosciuto anche alle ulteriori attività che, pur presenti nell’allegato 1 del DPCM dell’11 marzo, hanno subito l’ulteriore restrizione del successivo DPCM del 21 marzo, e sono state costrette a chiudere ( Ferramenta, etc..): tali attività in genere sono svolte in fabbricati catastalmente censiti in categoria C/1 e a questi contratti potrebbe essere riconosciuto comunque il bonus.

Superfluo affermare che presupposto per l’ottenimento del credito d’imposta sia la circostanza di essere conduttori in un contratto di locazione in corso di validità, non risolto e non scaduto.

Da notare invece che non sembra necessario che la locazione debba necessariamente essere in corso per tutto il mese; anche un contratto cessato nel corso del mese di marzo dà diritto al credito d’imposta conseguente, facendo riferimento al canone previsto per tale frazione di mensilità.

Non viene peraltro richiesto che il canone di locazione debba essere necessariamente pagato; quindi esso spetta anche ai conduttori non in regola con le obbligazioni nei confronti del locatore.

La risoluzione 13/E/2020 introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24: si tratta del “6914” denominato “Credito d’imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18”.

L’elemento più interessante di tale provvedimento di prassi è proprio l’indicazione del fatto che “Il codice tributo “6914” è utilizzabile a decorrere dal 25 marzo 2020”.

L’articolo 65 D.L. 18 /2020 non individua infatti una decorrenza per tale disposizione, quindi questa è la prima indicazione che è stata fornita al riguardo.

Va notato peraltro che il credito, in questo modo, sarebbe spendibile anche prima della fine del mese di marzo.