Principali misure del Decreto Ristori

Principali misure del Decreto Ristori

Principali misure del Decreto Ristori

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 69 del 27 ottobre 2020, ha approvato un D.L. che introduce ulteriori misure urgenti per la tutela della salute e per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi, nonché in materia di giustizia e sicurezza connesse all’epidemia da COVID-19. Con l’approdo del Decreto Ristori in Gazzetta Ufficiale (D.L. n. 137/2020) prenderanno ora corpo gli indennizzi a fronte delle nuove misure limitative imposte dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 al fine di limitare la diffusione del contagio da Coronavirus.

Un provvedimento che stanzia 5,4 miliardi di indebitamento netto e 6,2 miliardi di saldo da finanziare, per ristorare le attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni introdotte con gli ultimi DPCM.

Vediamo nel dettaglio esaminando le principali novità e misure introdotte con le loro principali caratteristiche.

 

  • Principali misure a sostegno delle Imprese e del Lavoro;
  • 1 - Contributi a fondo perduto:

Con la stessa procedura ex art. 25 del Decreto Rilancio, i settori colpiti direttamente e indirettamente dalle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto, il cui importo varierà dal 100% al 400% di quanto previsto in precedenza, a seconda del settore. Il contributo riguarderà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato). Potranno richiedere il contributo anche le attività che non ne hanno usufruito in passato, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.

Agli indennizzi sono ammessi anche i soggetti con fatturato superiore ai 5 milioni di euro.

Esclusi invece i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Tale condizione relativa alla riduzione del fatturato non si applica ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Ai soggetti che hanno già ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto Rilancio, il contributo sarà corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

I soggetti invece che non avevano percepito il precedente contributo, il ristoro sarà riconosciuto previa presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate. Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza.

L’importo del beneficio varierà dal 100 al 400% di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio. In ogni caso, l’importo del contributo non sarà superiore a 150.000 euro.

 

  • 7 - Misure a sostegno dell’export e delle fiere internazionali:

Rifinanziato di 200 milioni il fondo rotativo 394 e di 200 milioni quello ex. art. 72 del Decreto Cura Italia che finanzia le imprese dell’export. Inoltre, nella relazione illustrativa della norma si legge che il settore delle fiere può beneficiare delle misure di sostegno a ristoro dei costi fissi non coperti previsti dall'ultimo aggiornamento del "temporary framework" per gli aiuti di Stato. I benefici previsti per le fiere internazionali sono estesi a quelle imprese la cui attività prevalente è l'organizzazione di fiere di rilievo internazionale. Nello specifico settore, infatti, alcuni enti fiera organizzano direttamente gli eventi fieristici, mentre altri enti lasciano tale aspetto a separate imprese, la cui rilevanza sistemica, ai fini dell'internazionalizzazione del sistema Paese è da considerarsi equivalente a quella degli enti fieristici stessi.

  • 8 – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d’azienda:

La disposizione in esame riconosce, a favore di soggetti particolarmente colpiti dalle ricadute economiche dell’emergenza epidemiologica, la possibilità di usufruire di un credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda dei i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. Tra i soggetti beneficiari di tale agevolazione, identificati da un apposito allegato al Decreto Ristori, vi sono: servizi turistici, servizi di ristorazione, attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, gestione di centri sportivi, etc.. La norma in commento, diversamente da quanto previsto dall’analoga misura di cui all’articolo 28 del d.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 (“Decreto Rilancio”), riconosce, in via generale, la possibilità di usufruire del credito d’imposta indipendentemente dai volumi di ricavi e di compensi registrati nel periodo d’imposta precedente. Restano fermi, invece, gli altri requisiti previsti dal già menzionato art. 28 del Decreto Rilancio e, in particolare, l’utilizzo del credito è soggetto ad un calo del fatturato di almeno il 50% nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 rispetto i corrispondenti mesi del 2019.

La misura del credito di imposta in esame è pari al 60% dei canoni locazione di immobili ad uso non abitativo ed al 30% dei canoni di locazione per affitto d’azienda.

 

  • 9 - Cancellazione seconda rata IMU:

La seconda rata IMU 2020 relativa agli immobili e alle pertinenze in cui si svolgono le attività è cancellata per le categorie interessate dalle restrizioni. Permane la condizione per cui deve esserci identità fra proprietario e gestore.

La disposizione in commento esenta dal versamento della seconda rata dell’imposta municipale propria (“IMU”) le categorie maggiormente colpite dalle ricadute economiche dell’emergenza epidemiologica (cfr. analisi al precedente art. 8), a condizione che i proprietari degli immobili siano altresì gestori delle attività ivi esercitate. La norma ha cura di chiarire che restano ferme le agevolazioni già previste dall’articolo 78 del d.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126 c.d. “Decreto Agosto”, con il quale era stata prevista la esenzione dall’IMU per gli operatori economici dei settori del turismo e dello spettacolo.

  • 10 – Proroga del termine per la presentazione del modello 770:

Dal punto di vista fiscale, il provvedimento prevede la proroga al 10 dicembre di quest’anno del termine per la presentazione del modello 770.

Il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all’anno di imposta 2019, è prorogato al 10 dicembre 2020.

 

  • 13 - Proroga della Cassa Integrazione:

Disposte ulteriori 6 settimane di Cassa integrazione ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legate all’emergenza COVID-19, da usufruire tra il 16 novembre 2019 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di Cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche. Prevista un’aliquota contributiva addizionale differenziata sulla base della riduzione di fatturato: - 18%: per i datori di lavoro che non hanno avuto riduzione di fatturato - 9%: per una riduzione di fatturato inferiore al 20%.

 

La concessione delle 6 settimane di cassa integrazione è gratuita per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019, per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 e per le imprese interessate dalle restrizioni imposte dal DPCM del 24 ottobre 2020. Negli altri casi è invece previsto il pagamento di un contributo addizionale pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;

- al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che nel primo semestre 2020 non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019.

 

  • 16 - Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo:

Ai beneficiari dell’indennità ex art. 9 del Decreto Agosto l’indennità di 1000 euro è nuovamente erogata una tantum. Spetta un’indennità di 1.000 euro anche a coloro che non hanno già beneficiato di bonus erogati per COVID-19 ma che rientrano in una delle seguenti categorie: - stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso; - lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, purché abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate e non siano percettori di Naspi, titolari di pensione e non hanno alcun rapporto di lavoro dipendente in corso; - lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, purché appartenenti ad uno dei seguenti settori: dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti, lavoratori intermittenti, incaricati alle vendite a domicilio (con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000) e lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del Codice Civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Questi soggetti non devono inoltre essere titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non devono essere titolari di pensione. L’indennità di 1.000 euro spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: - titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Ristori di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; - assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Infine, il bonus 1.000 euro spetta anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori e da cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. Questo bonus è erogato anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

 

 

  • Codici ATECO che riceveranno gli aiuti e Tempistiche rimborsi;

 

Di seguito la tabella con i Coefficienti Di Ristoro (Versione Di Ingresso In Consiglio Dei Ministri):

 

CODICE ATECO

TIPOLOGIA

%

493210

Trasporto con taxi   

100

493220

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente  

100

493901

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano

200

551000

Alberghi

150

552010

Villaggi turistici

150

552020

Ostelli della gioventù

150

552030

Rifugi di montagna

150

552040

Colonie marine e montane

150

552051

Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence

150

552052

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

150

553000

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

150

559020

Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero

150

561011

Ristorazione con somministrazione

200

561012

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

200

561030

Gelaterie e pasticcerie

150

561041

Gelaterie e pasticcerie ambulanti

150

561042

Ristorazione ambulante

200

562100

Catering per eventi, banqueting

200

563000

Bar e altri esercizi simili senza cucina

150

591400

Attività di proiezione cinematografica

200

773994

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

200

799011

Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento

200

799019

Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca

200

823000

Organizzazione di convegni e fiere

200

900101

Attività nel campo della recitazione

200

900109

Altre rappresentazioni artistiche

200

900201

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

200

900209

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

200

900400

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

200

920009

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)

200

931110

Gestione di stadi

200

931120

Gestione di piscine

200

931130

Gestione di impianti sportivi polivalenti

200

931190

Gestione di altri impianti sportivi nca

200

931200

Attività di club sportivi

200

931300

Gestione di palestre

200

931910

Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi

200

931999

Altre attività sportive nca

200

932100

Parchi di divertimento e parchi tematici

200

932910

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

400

932930

Sale giochi e biliardi

200

932990

Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca

200

949920

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

200

949990

Attività di altre organizzazioni associative nca

200

960410

Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)

200

960420

Stabilimenti termali

200

960905

Organizzazione di feste e cerimonie

200

 

Le misure contenute nel provvedimento si applicano dal 29 ottobre. Il decreto Ristori è stato infatti pubblicato in una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale che è stata diffusa nella notte del 28.

Il decreto ha cominciato l’esame parlamentare al Senato. Nel testo sono indicate, attraverso i codici Ateco, le 53 categorie che otterranno i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal provvedimento.

 

Per chi ha già ottenuto nei mesi scorsi l'indennizzo (decreto Rilancio), il riconoscimento dei nuovi fondi sarà automatico e arriverà con bonifico sul conto corrente da parte dell'agenzia delle Entrate «entro il 15 novembre».

 

Concetto che il responsabile dell’Economia ha ribadito in occasione della conferenza stampa di presentazione del provvedimento: il Dl Ristori, ha sottolineato il Ministro Gualtieri, «è contrassegnato da rapidità, semplifica ed efficacia». «Il contributo a fondo perduto - ha poi aggiunto - sarà erogato automaticamente a oltre 300.000 aziende che già lo hanno già avuto, e quindi contiamo per metà novembre di avere tutti bonifici effettuati da parte dell'Agenzia delle entrate».

 

Fin qui, la tempistica nell’assegnazione degli indennizzi per chi in passato ha già ottenuto sostegni.

 

Per tutti gli altri, ossia quelli che, pur rientrando nella tabella delle attività individuate con i codici Ateco allegati al provvedimento, non hanno fatto domanda per ricevere il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, o avevano un volume d’affari e corrispettivi sopra i cinque milioni - ha spiegato ancora il ministro - ci sarà una nuova domanda (tramite il canale dedicato dell'Agenzia delle entrate, ndr) che contiamo porterà bonifici entro metà di dicembre».