Rivalutazione di quote e terreni più onerosa

Riapertura dei termini rivalutazione

Rivalutazione di quote e terreni più onerosa

La Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018), ai commi 1053 e 1054, ha previsto la riapertura dei termini per procedere alla rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019, modificando l’articolo 2, comma 2, D.L. 282/2002.

La possibilità riguarda i beni detenuti da persone fisiche, società semplici, associazioni professionali o enti non commerciali nella propria sfera istituzionale. La rideterminazione del valore ha l’obiettivo di ridurre l’ammontare della plusvalenza imponibile, ai fini dell’Irpef quale reddito diverso, emergente dalla cessione della quota o del terreno posseduto. Di talché, la rivalutazione conviene a coloro che detengono partecipazioni o aree edificabili con elevati plusvalori latenti e che hanno intenzione di cederle.

Mai come quest’anno, però, prima di procedere alla rideterminazione del valore fiscale del bene posseduto, sarà necessario effettuare un’attenta verifica sulla convenienza dell’operazione. Ciò in quanto il Legislatore ha previsto l’aumento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta.

Nel 2018 la misura dell’imposta sostitutiva da applicare al valore di perizia del bene era pari all’8%, sia per i terreni, sia per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che si trattasse di partecipazioni qualificate o non qualificate.

Invece, per l’anno 2019, l’aliquota è fissata nelle seguenti misure:

  • 11% per le partecipazioni qualificate;
  • 10% per le partecipazioni non qualificate;
  • 10% per i terreni.

La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva è stabilita al 30 giugno 2019, che cade di domenica, quindi, il termine slitta automaticamente al 1° luglio 2019. Lo stesso vale per l’asseverazione della perizia di stima, che dovrà pertanto avvenire entro il prossimo 1° luglio.

È appena il caso di ricordare che la tempestività del versamento dell’imposta sostitutiva, che può avvenire in un’unica soluzione oppure in 3 rate annue di pari importo, con applicazione del tasso di interesse del 3% annuo sulla II° rata e sulla III° rata, è fondamentale poiché perfeziona la rivalutazione.

Tantoché, qualora il pagamento non avvenisse entro la scadenza, il contribuente decadrebbe dalla possibilità di calcolare la plusvalenza partendo dal valore rideterminato; l’eventuale importo versato tardivamente potrebbe essere recuperato solo mediante la presentazione di una specifica istanza di rimborso.

Diversamente, se la prima rata dell’imposta sostitutiva viene correttamente pagata entro il 1° luglio 2019, ma verrà omesso il pagamento delle rate successive, l’efficacia della rivalutazione non viene meno e gli importi non versati e dovuti saranno iscritti a ruolo, salvo che il contribuente regolarizzi la sua posizione attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

L’imposta sostitutiva va versata mediante modello F24 e gli eventuali interessi dovuti derivanti dalla scelta di pagare l’imposta a rate “seguono” il codice tributo del bene a cui la rivalutazione si riferisce. Inoltre, nel modello F24 va indicato quale anno di riferimento il 2019, ossia il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso del bene.

 

Si noti, infine, che l’imposta sostitutiva dovuta può essere compensata orizzontalmente con eventuali creditiprecedentemente sorti, quindi, ad esempio, con un credito Irpef.

 

Esempio di come cambia il “peso” della rivalutazione

 

Fin dal 1° gennaio 2019 la Alfa Snc è posseduta:

  • per l’85% da Caio;
  • per il 15% da Tizio.

Entrambi i due soci, in vista di una possibile cessione, hanno deciso di rivalutare la propria quota avvalendosi della riapertura dei termini prevista dalla legge di Stabilità 2019. Dalla perizia emerge che il valore del patrimonio della società partecipata al 1° gennaio 2019 era pari a 1.000.000 euro.

In base all’aliquota dell’imposta sostitutiva in vigore nell’anno 2018:

  • Caio avrebbe dovuto pagare un’imposta pari a 68.000 euro,
  • mentre Tizio avrebbe dovuto versare un’imposta di 12.000 euro.

Diversamente, con le nuove regole, in vigore nel 2019:

  • Caio – possessore di una partecipazione qualificata – dovrà pagare un’imposta di 93.500 euro e
  • Tizio – possessore di una partecipazione non qualificata – dovrà assolvere un’imposta di 15.000 euro.