Spese sanitarie detraibili 2020

Spese sanitarie detraibili 2020

Spese sanitarie detraibili 2020

Dopo le modifiche normative della Legge di Bilancio 2020, nasce la necessità di avere ben a mente un elenco delle spese sanitarie detraibili dal 2020 solo con carte o strumenti tracciabili e dall'altro lato un elenco tra medicinali, dispositivi medici e spese mediche-sanitarie che si possono continuare a pagate in contanti.

Il tutto per poter continuare a beneficiare della detrazione fiscale del 19% della spesa, sostenuta nell'anno d'imposta, oltre la franchigia di 129,11 euro.

La risposta ai dubbi dei contribuenti non è semplice, nel senso che non vi è una risposta unica.

La norma sulla tracciabilità delle detrazioni del 19% inserita nella Legge di Bilancio 2020 ha un importante impatto sulle spese sanitarie detraibili, rendendo obbligatorio, ai fini della detrazione del 19 per cento della spesa da parte del contribuente, il pagamento con strumenti tracciabili di tutte le spese sanitarie detraibili, tranne "l’acquisto di medicinali e dispositivi medici", nonché "le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

In sostanza quindi, le spese sanitarie detraibili 2020 sono sempre le stesse, ma cambia il metodo di pagamento di legge per fruire della detrazione, così come cambiano pure gli adempimenti.

Le spese sanitarie sicuramente escluse dalla stretta sulle tracciabilità delle detrazioni sono appunto solo i medicinali ed i dispositivi medici.

Invece sulle prestazioni sanitarie rese da un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta.

Se la spesa è sostenute nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni previsto dalla Legge di Bilancio 2020.

E' bene non confondersi sottovalutando il possibile impatto della modifica normativa su tutto il modo degli acquisti effettuati aldilà dei farmaci o medicinali acquistati in Farmacia, che sicuramente possono essere fatti anche in contanti.

Dal 2020 sono detraibili con pagamento in contanti solo l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, quest'ultimi sono ad esempio occhiali, lenti a contatto, siringhe, termometri, apparecchi per misurazione pressione, test di gravidanza, ecc..

Tantissime spese sanitarie, quali ad esempio visite mediche "ordinarie" e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciabili, ossia con obbligo di pagamento tramite: - versamento con bonifico bancario o postale, - con assegni o con carta di debito bancomat o carta di credito.

Arriverà un impatto anche in termini di adempimenti del contribuente. Il pagamento in denaro comporta che per i farmaci e dispositivi acquistati in contanti, o per le spese per prestazioni sanitarie pubbliche o private accreditate al SSN, il contribuente dovrà esibire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, modello 730 o modello Redditi, solo gli scontrini fiscali della farmacia o la fattura o ricevuta fiscale relativo alla spesa per dispositivi medici o la prestazione sanitaria sostenuta e non obbligatoriamente il relativo pagamento tracciabile.

E nel modello 730 precompilato basterà controllare che le spese sanitarie comunicate risultano in elenco messo a disposizione dal Fisco.

Pertanto dal 1 gennaio 2020 per il contribuente diventa importante capire l’elenco delle spese sanitarie detraibili al 19% solo con pagamento tracciabile, in quanto ciò introduce un doppio adempimento per il contribuente, sia come giustificativo della spesa che come giustificativo del pagamento, come vedremo in seguito.

Elenco spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (carta o bonifico). L'art. 1, comma 679 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2017 è stato stabilito che "Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

Pertanto, dal 1 gennaio 2020, tutte le spese detraibili ai sensi dell’art. 15 del TUIR (tutte le detrazioni fiscali al 19%) possono essere detratte solo con pagamenti tracciabili (carta di debito o credito, bancomat, versamento con bonifico bancario o postale).

Il Governo però ha previsto una deroga “all’obbligo di pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241” esclusivamente per le "spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale", quindi solo per alcune delle spese sanitarie detraibili.

Pagamenti tracciabili.

L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 richiamato dalla Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono: carte di debito; carte di credito; carte prepagate; assegni bancari e circolari; altri sistemi di pagamento tracciabile.

I nuovi adempimenti del contribuente Acquisti in farmacia anche in contanti, acquisiti di farmaci e dispositivi medici anche in contanti, quindi.

A meno che non venga introdotta anche una differenza tra medicinali e farmaci ai fini della detrazione (perché nella norma si parla di medicinali).

In ogni caso la modifica normativa all’art. 15 del TUIR e alle modalità di pagamento delle detrazioni fiscali per spese sanitarie comporta l’introduzione di una importante rivoluzione comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%: ad acquisire le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ma anche ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, conservando la copia del pagamento.

Il tutto ad esclusione solo degli acquisti per farmaci e dispositivi medici, per i quali conservano la possibilità di pagamento in contanti.

E ovviamente per tutto il mondo delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

E' ipotizzabile un collegamento diretto tra il pagamento tracciabile, lo scontrino, l'eventuale fattura elettronica trasmessa ed il Fisco che possa dispensare il contribuente dalla tenuta del documento che attesti il pagamento tracciabile, ma probabilmente è consigliabile comunque conservare sia il giustificativo di spesa che la prova di pagamento tracciabile, in quanto spesso nelle dichiarazioni precompilate mancano alcune spese sanitarie.

Elenco spese sanitarie detraibili con pagamento in contanti Con la modifica normativa sulle detrazioni fiscali, sono e saranno detraibili anche con pagamento in contanti le spese sanitarie detraibili relative all’acquisto di: Medicinali (dovrebbero intendere i farmaci acquisti in farmacia con scontrino parlante), quindi spese per specialità medicinali, farmaci e medicinali omeopatici, farmaci da banco e quelli da automedicazione; Dispositivi medici.

E’ bene ricordare secondo la norma quali sono i principali dispositivi medici, che quindi potranno continuare ad essere pagati in contanti ai fini della possibilità di fruire della detrazione fiscale del 19%, oltre la franchigia di 129,11 euro.

Elenco dei dispositivi medici detraibili nel 730 o modello Redditi:

Lenti a contatto e soluzioni per lenti a contatto;

Occhiali da vista;

Apparecchi acustici;

Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate;

Siringhe, Termometri, Apparecchio per aerosol, Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa, Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia, Pannoloni per incontinenza;

Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.);

Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..);

Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.);

Materassi ortopedici e materassi antidecubito;

Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) secondo il decreto legislativo n. 332 del 2000 (Contenitori campioni (urine, feci), Test di gravidanza, Test di ovulazione, Test menopausa, Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio, Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL, Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi, Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari, Test autodiagnosi prostata PSA, Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR), Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci, Test autodiagnosi per la celiachia.

L’elenco non è esaustivo, ma indicativo della portata della modifica normativa.

Vediamo ora tutto l'elenco delle spese sanitarie detraibili solo con pagamento tracciabile, avendo bene a mente che se la spesa è sostenuta per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, è possibile anche il pagamento in contanti.

Sulle strutture private accreditate occorre il contribuente che intende pagare in contanti si accerti documentalmente dell'accreditamento effettivo della struttura al SSN, altrimenti conviene pagare le spese sanitarie con strumenti tracciabili, per poter certamente beneficiare della detrazione per spese sanitarie del 19%. Una circolare dell'Agenzia delle Entrate comunque chiarirà probabilmente questi aspetti relativi alla documentazione attestante il pagamento delle spese sanitarie detraibili dal 2020.

Elenco spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (carta o bonifico)

Tutte le spese sanitarie che non siano acquisto di farmaci o dispositivi medici, o prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN, sono detraibili al 19% secondo l’art. 15 del TUIR, di nuova formulazione con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, esclusivamente con pagamenti tracciabili e più precisamente con “obbligo di pagamento con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Si tratta dell’elenco di tutte le spese mediche e di assistenza specifica, le spese chirurgiche e le spese per prestazioni specialistiche.

Elenco di spese sanitarie detraibili solo con pagamenti tracciabili (carta, bancomat, bonifico) se non rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN:

prestazioni rese da un medico generico;

visite di un medico specialista;

Spese di degenza, ricovero e parto;

Esami del sangue;

Day ospital;

Spese per interventi chirurgici;

Spese per trasporto in ambulanza;

anestesia epidurale, inseminazione artificiale, amniocentesi, villocentesi, altre analisi di diagnosi prenatale;

Prestazioni rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche, da biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, nonché le prestazioni rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco;

prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

spese di assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);

Spese per fisioterapia e dietista, massofisioterapia, mesoterapia e ozonoterapia;

Prestazioni chiropratiche;

Cure termali;

esami di laboratorio;

prestazioni specialistiche, comprese perizie medico legali, visite assicurative, visite sportive e di rinnovo patente;

controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni;

elettrocardiogrammi, ecocardiografia; elettroencefalogrammi;

A.C. (tomografia assiale computerizzata);

risonanza magnetica nucleare;

ecografie;

indagini laser;

ginnastica correttiva;

ginnastica di riabilitazione degli arti e del corpo; 

seduta di neuropsichiatria;

dialisi;

cobaltoterapia;

iodio-terapia;

prestazioni di dermopigmentazione delle ciglia e sopracciglia;

spese di crioconservazione e conservazione cellule staminali prestazioni di conservazione delle cellule del cordone ombelicale spese relative al trapianto di organi, incluso il relativo trasporto prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo; prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale; prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Per tutte le spese sanitarie appena elencate il diritto alla detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta sarà riconosciuto dal Fisco con la presenza non solo della fattura o ricevuta fiscale ma anche del pagamento tracciabile della spesa stessa, se la prestazione sanitaria è resa da medici o professionisti "privati" che non rientrano tra le prestazioni rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale. E' da valutare l'impatto della nuova normativa sui contribuenti ai fini della presentazione del modello 730 o modello Redditi (per i titolari di partita IVA), soprattutto in termini di conservazione del giustificativo di pagamento accanto al giustificativo di spesa detraibile.