Imu: le novità del Decreto Agosto e del Decreto Ristori:
Imu: le novità del Decreto Agosto e del Decreto Ristori:
Dopo le agevolazioni IMU previste dal decreto agosto, anche il decreto Ristori interviene sull’imposta municipale unica, estendendo l’esonero dal pagamento del saldo 2020, in scadenza il 16 dicembre, anche agli immobili e alle relative pertinenze in cui si esercitano le attività interessate dalle nuove misure restrittive dettate per fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Per fruire dell’esonero, è richiesto che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate. Per il mancato gettito derivante dall'annullamento del versamento della seconda rata IMU è previsto un ristoro per i Comuni
Il D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020 (c.d. “Decreto Agosto”) e il D.L. 137/2020 (c.d. “Decreto Ristori”, attualmente in corso di conversione in Parlamento), nel novero delle misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia nel contesto della pandemia da Covid-19, contengono anche alcune disposizioni agevolative in materia di Imu.
Il decreto Ristori (art. 9, D.L. n. 137/2020) stabilisce che, ferme restando le disposizioni dell'art. 78 del decreto Agosto (D.L. n. 104/2020), per l'anno 2020 non è dovuta la seconda rata dell'IMU, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate
Prima di passare sinteticamente in rassegna le norme dei due decreti-legge, è utile ricordare che la Legge di bilancio per il 2020 (cfr. articolo 1, commi 738-783, L. 160/2019) ha apportato significative modifiche al sistema dell’imposizione immobiliare locale. In primo luogo, il comma 738 ha sancito l’abolizione, a partire dal 2020, dell’imposta unica comunale (Iuc), di cui all’articolo 1, comma 639, L. 147/2013, e la contestuale eliminazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi), di cui era una componente, fatte salve le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari).
Allo stesso tempo il legislatore ha ridisciplinato l’Imu per effetto delle disposizioni contenute nei commi da 739 a 783 dello stesso articolo 1 L. 160/2019 (c.d. “Nuova IMU”)
Nell’ambito della nuova disciplina, il comma 772 prevede la deducibilità dell’Imu relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, mentre ne è sancita l’indeducibilità ai fini Irap (tali disposizioni si applicano anche all’Imi istituita dalla Provincia Autonoma di Bolzano e all’Imis istituita dalla Provincia Autonoma di Trento). La deducibilità di Imu, Imi e Imis si applica nella misura del 60% per gli anni 2020 e 2021, mentre a partire dal 2022 scatta la deducibilità integrale.
Il legislatore ha puntato ancora una volta sulla cancellazione dell’IMU per attribuire i necessari ristori agli esercenti le attività che hanno subito limitazioni o la chiusura totale secondo le indicazioni del DPCM del 24 ottobre scorso. La cancellazione dell’obbligo di versamento della seconda rata dell’Imposta municipale unica è prevista dall’art. 9 del D.L. n. 137/2020, cioè del c.d. decreto “Ristori”. È stato così aggiornato l’elenco degli esoneri già previsto dall’art. 78 del D.L. n. 104/2020.
- Decreto agosto, articolo 78: esenzioni dall’imposta municipale propria per i settori del turismo e spettacolo:
In primo luogo, l’articolo 78 del Decreto Agosto, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede una serie di esenzioni relative al pagamento dell’Imu per i settori del turismo e dello spettacolo. In particolare, la disposizione in esame stabilisce che, per il 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (Imu) per le seguenti tipologie di immobili:
- Immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (l’esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche in relazione alla prima rata);
- Immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- Immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate (peraltro, per questa tipologia di immobili l’Imu non è dovuta neanche per il 2021 e il 2022; tale specifica esenzione, però, è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea); immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le disposizioni agevolative in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.
- Decreto agosto, articolo 78-bis: le agevolazioni Imu per le imprese agricole:
L’articolo 78-bis del Decreto Agosto contiene alcune norme di interpretazione autentica finalizzate a sostenere le imprese agricole, garantendo la corretta applicazione delle agevolazioni in materia di Imu. Innanzitutto, si prevede che la disposizione di cui all’articolo 1, comma 705, L. 145/2018, secondo cui i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola al cui esercizio i predetti familiari partecipano attivamente, si applica anche per periodi di imposta precedenti all’entrata in vigore della L. 145/2018.
In tal modo, viene esteso l’ambito di applicazione temporale dell’equiparazione, a fini fiscali, dei familiari coadiuvanti del coltivatore diretto ai titolari dell'impresa agricola.
Si stabilisce, inoltre, che nel novero delle agevolazioni tributarie previste dalle norme in materia di soci di società di persone (in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale) esercenti attività agricole (cfr. articolo 9, comma 1, D.Lgs. 228/2001) sono comprese anche quelle relative ai tributi locali. Infine, si prevede che, ai fini Imu, si considerano coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali anche i pensionati che, continuando a svolgere attività in agricoltura, mantengono l’iscrizione nella relativa gestione previdenziale agricola.
- Decreto Ristori, articolo 9: cancellazione della seconda rata Imu
L’articolo 9 del Decreto Ristori stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 78 del Decreto Agosto, per il 2020 non è dovuta la seconda rata dell’Imu in relazione agli immobili (e relative pertinenze) in cui si esercitano le attività indicate nell’Allegato 1 del decreto stesso; si tratta, in sostanza, di tutte le attività economiche interessate dalle nuove misure restrittive introdotte dal D.P.C.M. 24.10.2020 per contenere la diffusione dell’epidemia "Covid-19".
L’agevolazione si applica, però, a condizione che i proprietari degli immobili siano anche i gestori delle attività ivi esercitate (tra le attività incluse nell’Allegato 1 figurano quelle di ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar, piscine, palestre, sale giochi e biliardi). Anche questa misura agevolativa si applica nel rispetto di quanto stabilito dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.