Convertito in legge il Decreto Semplificazioni fiscali.
Decreto Semplificazioni Fiscali in sintesi
In considerazione dell’approvazione definitiva, da parte del Senato, del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. 73/2022, si riepilogano, nella tabella che segue, in sintesi, le principali novità introdotte in ambito fiscale.
Semplificazioni in materia di tenuta e conservazione dei registri contabili
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Superando alcune criticità interpretative sorte a seguito di poco condivisibili chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate, è stato modificato l’articolo 7, comma 4-quater, D.L. 357/1994. |
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Informativa sulle erogazioni pubbliche
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I percettori di erogazioni pubbliche hanno specifici obblighi di informativa dettati dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017. |
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Dichiarazione precompilata
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Nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata e non è richiesta la conservazione della documentazione. |
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Comunicazione di conclusione dell’attività istruttoria al contribuente
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Vengono introdotte modalità semplificate di comunicazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dell’esito negativo della procedura di controllo nei confronti del contribuente. |
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Vendita diretta, su proposta del debitore, di immobili privi di rendita catastale
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Nell’ambito delle procedure di riscossione coattiva di tributi, il debitore, con il consenso dell’agente della riscossione, può procedere direttamente alla vendita di immobili pignorati o ipotecati, se si tratta di immobili censibili nel catasto edilizio urbano senza attribuzione di rendita catastale, al valore determinato da perizia inoppugnabile effettuata dall’Agenzia delle entrate. |
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Estensione del principio di derivazione rafforzata
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Il Decreto Semplificazioni fiscali aveva già previsto l’estensione dei criteri di imputazione temporale discendenti dal principio di derivazione rafforzata anche alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili. |
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Semplificazioni in materia di dichiarazione Irap
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Con il Decreto Semplificazioni fiscale erano state semplificate le modalità di esposizione, nella dichiarazione Irap, della deduzione per i costi relativi a lavoratori a tempo indeterminato ed era stato previsto che le nuove disposizioni trovassero applicazione a partire dal periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto, e, quindi, dal 2021. |
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Trasmigrazione dei registri esistenti al Registro unico nazionale del Terzo settore e altre disposizioni in materia di Terzo settore
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Viene introdotta una sospensione (dal 1° luglio al 15 settembre 2022) del termine per il computo dei 180 giorni entro i quali gli uffici del Registro unico nazionale del Terzo settore, ricevute le informazioni contenute nei registri pre-esistenti, provvedono a richiedere agli enti già iscritti le eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione. |
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Segnalazione di situazioni debitorie da parte dell’Agenzia delle entrate
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Come noto, in forza dell’articolo 25-novies D.Lgs. 14/2019, l’Agenzia delle entrate ha già iniziato ad inviare specifiche comunicazioni a fronte dell’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalle Li.Pe. trasmesse, superiore a 5.000 euro. La legge di conversione interviene sul punto, prevedendo che l’Agenzia delle entrate debba inviare la segnalazione di un debito scaduto e non versato relativo all’Iva, risultante dalla Li.Pe. di importo superiore a 5.000 euro ma, comunque, non inferiore al 10 % dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La comunicazione viene comunque inviata se il debito è superiore a 20.000 euro. La legge di conversione interviene anche sul termine previsto, stabilendo che le segnalazioni debbano essere inviate dall’Agenzia delle entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all’articolo 54bis D.P.R. 633/1972 e, comunque non oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle Li.Pe.. Viene infine modificata la decorrenza: le prime segnalazioni riguarderanno i debiti risultanti dalle Li.Pe. relative al secondo trimestre 2022 (non più il primo). |