Patente a crediti nei cantieri: aggiornamenti

Dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la Patente a crediti, cosiddetta Patente a punti, che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili

Patente a crediti nei cantieri: aggiornamenti

Come avevamo anticipato in questa notizia, dal 1° ottobre 2024 entrerà in vigore la Patente a crediti, cosiddetta Patente a punti, che interesserà tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili.

Sono esentate da tale obbligo le aziende in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, nonché coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

A chi è rivolto l’obbligo

L’obbligo di possesso della patente riguarderà non solo tutte le imprese edili, incluse quelle artigiane, ma anche tutte le aziende che operano in specifiche fasi lavorative all’interno dei cantieri, come ad esempio impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti, fabbri, lattonieri, imbianchini, pavimentatori, e simili.

Cosa prevede in breve la legge sulla “Patente a crediti”

La legge introduce un sistema di certificazione per imprese e lavoratori autonomi nei cantieri tramite il rilascio di una patente a punti, con decurtazione punti o sospensione nel caso di incidenti. Il funzionamento è simile a quello di una patente per auto. si parte da una base iniziale di 30 punti: nel caso si verifichino incidenti, infortuni sul lavoro e/o violazioni delle norme di sicurezza, si procede alla decurtazione dei punti.

Requisiti per il rilascio della “Patente a crediti”

La patente è rilasciata, in formato digitale, dall’Ispettorato nazionale del lavoro in base al possesso dei seguenti requisiti:

  • a iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  • b – adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  • c – possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • d – possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • e – possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • f –avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione; mentre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

Informazioni contenute nella “Patente a crediti”

Dopo la presentazione della domanda sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), la patente sarà resa disponibile in formato digitale e conterrà le seguenti informazioni:

  • dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
  • dati anagrafici del richiedente;
  • data di rilascio e numero della patente;
  • punteggio attribuito al momento del rilascio;
  • punteggio aggiornato alla data di consultazione del portale;
  • eventuali provvedimenti di sospensione ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • eventuali provvedimenti definitivi che comportano la decurtazione dei crediti ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La patente sarà inizialmente dotata di 30 crediti, consentendo di operare immediatamente nei cantieri. Il limite minimo di crediti sotto il quale non sarà possibile lavorare è fissato a 15, con l’eccezione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione, nonché degli effetti dei provvedimenti adottati a seguito di accesso ispettivo.

La dotazione di 30 crediti potrà essere aumentata fino a un massimo di 100, in base a due criteri: ulteriori 30 crediti legati alla storicità dell’azienda e ulteriori 40 crediti attribuibili nel tempo per attività, investimenti e formazione. In assenza di provvedimenti di decurtazione, la patente verrà incrementata di un credito per ogni biennio successivo al rilascio, fino a un massimo di 20 crediti.

Ad ogni violazione corrisponde una sanzione

La patente sarà soggetta a decurtazione di punti in presenza di provvedimenti definitivi riguardanti i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo.

Le violazioni che comportano una maggiore decurtazione di punti includono:

  • decurtazione di 20 crediti: infortunio mortale di un lavoratore dipendente dell’impresa dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 15 crediti: infortunio di un lavoratore dipendente dell’impresa che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro, dovuto a violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
  • decurtazione di 10 crediti: malattia professionale di un lavoratore dipendente dell’impresa derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una Commissione territoriale composta da rappresentanti di INL e INAIL, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende sanitarie e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. La verifica riguarderà l’effettivo adempimento, dopo le violazioni accertate, degli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei responsabili e dei lavoratori del cantiere.

Le imprese o i lavoratori autonomi privi di patente o con patente con crediti inferiori a 15, che continuino a esercitare la propria attività acquisendo lavori in cantieri edili temporanei e mobili, saranno soggetti a:

  • una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo dei lavori, con un minimo di 6.000 euro, per tale violazione non trova applicazione la procedura di diffida di cui all’art. 301-bis del citato decreto;
  • esclusione dalla partecipazione a lavori pubbliciex D.Lgs. n. 36/2023, per un periodo di 6 mesi.

Siamo attualmente in attesa della firma e pubblicazione del Decreto e delle relative Circolari operative, trattandosi di un argomento di grande rilevanza sarà nostra cura fornire ulteriori aggiornamenti.