Credito d'imposta R&S: la posizione di Assonime e Telefisco 2021

Credito d'imposta R&S: la posizione di Assonime e Telefisco 2021

Credito d'imposta R&S: la posizione di Assonime e Telefisco 2021

Premessa

L'AE ha fornito indicazioni sulla corretta gestione degli interpelli confermando la sua posizione per le sanzioni irrogabili nel caso di recupero dei crediti indebitamente compensati dai contribuenti, ritenuti inesistenti (Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E). Assonime ha esaminato le risposte dell'AE che si occupano del ravvedimento operoso, degli interpelli multidisciplinari e dei termini per il controllo dei crediti d'imposta R&S (Circ. Assonime 26 gennaio 2021 n. 1). A questi particolari fini, in occasione della trentesima edizione di Telefisco, l'AE ha pure precisato che la controversia avente ad oggetto un atto di recupero di un credito inesistente non può essere definita con la conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48 bis D.Lgs. 546/92).

I chiarimenti intervenuti

Come noto l'AE ha diffuso le istruzioni operative per gli interpelli in materia di credito d'imposta R&S e per le attività di controllo e recupero dei crediti indebitamente fruiti dai contribuenti. In particolar modo, essa ha illustrato la rimodulazione, elaborata d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, della gestione delle istanze di interpello pluridisciplinari e ha confermato la “linea dura” riguardo alle attività di verifica del credito d'imposta R&S qualora sia accertata in capo ai contribuenti la non ammissibilità ad usufruire di tale credito (Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E).

La Circ. Assonime 26 gennaio 2021 n. 1 è intervenuta sulla questione, commentando la Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E con riferimento ai termini per l'espletamento dei controlli relativi alla spettanza del credito d'imposta R&S, di cui all'art. 3 DL 145/2013, e sulla procedura per la presentazione di istanze di interpello che contengono quesiti di natura extrafiscale, che richiedono l'intervento di altre Amministrazioni dello Stato.

Successivamente, in occasione di Telefisco 2021 svoltosi lo scorso 28 gennaio, l'AE ha fornito chiarimenti circa la (im)possibilità di poter usufruire della conciliazione giudiziale nei casi di controversie relative a atti di recupero di crediti inesistenti.

Gestione interpelli multidisciplinari R&S: la posizione Assonime

Riguardo agli interpelli multidisciplinari, quelli per cui è cioè necessaria l'opinione di un'altra Amministrazione per una corretta trattazione, sono state fornite in passato indicazioni in parte discordanti; per questo motivo, la Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E è tornata sul tema chiarendo che:

· è inammissibile l'interpello che ha come oggetto esclusivo la riconducibilità di una determinata attività all'ambito applicativo della disciplina agevolativa, configurando, nella sostanza, una richiesta di un “parere tecnico”; in tale caso il contribuente dovrà rivolgersi direttamente alla Amministrazione competente.

· in ipotesi l'interpello abbia come oggetto sia questioni di natura non fiscale, sia tematiche di natura tributaria:

- se l'istante ha preventivamente acquisito il parere tecnico del competente ufficio, l'interpello verrà dichiarato ammissibile;

- se non è presente il parere tecnico del competente ufficio, l'AE si pronuncerà esclusivamente sulle questioni di natura tributaria.

Tale nuova procedura si applica agli interpelli presentati dal 23 dicembre 2020.

Assonime precisa che la legge di Bilancio 2021 ha introdotto la possibilità da parte dell'Agenzia delle Entrate di richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere relativamente alla pertinenza e alla congruità delle spese sostenute dall'impresa in attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di altre attività innovative. L'Associazione evidenzia che questa è una facoltà data all'AE, di tal che le istruzioni fornite nella Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E non parrebbero del tutto condivisibili.

Sanzioni irrogabili in caso di contestazione

Assonime si sofferma su un'altra questione trattata nella Circ. AE 23 dicembre 2020 n. 31/E: i contribuenti che commettono errori nell'identificazione dell'ambito oggettivo dell'agevolazione del credito d'imposta R&S, di cui all'art. 3 DL 145/2013, incorrerebbero nella fattispecie dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.

Secondo Assonime, la conclusione a cui giunge l'Amministrazione Finanziaria appare in un certo senso discriminatoria, o meglio sembra che non faccia distinzioni particolari, prevedendo l'applicazione della sanzione per crediti inesistenti anche nel caso in cui il contribuente abbia commesso un errore riferito all'individuazione dell'ambito oggettivo. Soprattutto nell'ambito dei crediti per R&S, l'individuazione del campo di applicazione rappresenta di solito la tematica con maggiori insidie, ragion per cui, porre sullo stesso piano coloro che abbiano interpretato ed utilizzato la normativa in maniera fraudolenta, non avendo messo in atto alcuna attività di ricerca e sviluppo, e coloro che, al contrario, non solo hanno messo in atto le corrette attività ma hanno anche adempiuto a tutti gli oneri documentali richiesti dalla disciplina, sembra eccessivamente ingiusto.

L'Associazione ritiene non corretta l'applicazione della sanzione per credito inesistente, in quanto l'agevolazione richiede valutazioni di carattere tecnico particolarmente complesse. Si precisa che le sanzioni per credito inesistente comportano il pagamento di un importo dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato con l'impossibilità di accedere alla definizione agevolata. I competenti uffici, in ragione delle “circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione”, potranno applicare la predetta sanzione per credito “inesistente” riducendola sino alla metà del minimo edittale

Assonime auspica l'applicazione della sanzione per credito inesistente alle sole condotte fraudolente e prevedendo, conseguentemente, che in caso l'impresa dimostri di aver predisposto, prima dell'utilizzo del credito d'imposta, la documentazione nella maniera più corretta possibile, si renda applicabile la sanzione più lieve per omesso versamento, ossia per l'utilizzo in compensazione di credito non spettante, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 471/97.

Si ricorda che la sanzione per utilizzo del credito d'imposta “non spettante” sarebbe pari al 30% del credito stesso.

Risposte AE in occasione di Telefisco 2021

In occasione di Telefisco 2021 sono state inoltre fornite indicazioni concernenti la possibilità di poter effettuare la conciliazione in caso di controversia relativa a un atto di recupero di credito inesistente.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di addivenire ad un accordo di conciliazione in caso di procedimento relativo a controversia per atto di recupero di credito inesistente.

Si ricorda che la conciliazione giudiziale (artt. 48 e 48 bis D.Lgs. 546/92) è un istituto deflativo attraverso cui si può chiudere un contenzioso aperto con il fisco, essa è applicabile a tutte le controversie tributarie sia in primo o in secondo grado e può essere realizzata sia “in udienza” sia “fuori udienza”, permettendo al contribuente di poter usufruire di una riduzione delle sanzioni del 60% in primo grado e del 50% in secondo grado.

La normativa di riferimento sulla conciliazione giudiziale non prevede alcuna esclusione specifica per le controversie relative ai crediti di imposta inesistenti.

Nella risposta viene precisato come la riduzione delle sanzioni che ne conseguirebbe si porrebbe in contrasto con la corrispondente preclusione prevista con riferimento alla fase amministrativa. Si ricorda, infatti, per la sanzione per credito inesistente non sarebbe consentita la cd. “definizione agevolata” (artt. 16 c. 3 e 17 c. 2 D.Lgs. 472/97).

Tale interpretazione lascia in realtà perplessi perché è chiaro che si tratti di istituti differenti che sono disciplinati da regole diverse.

Si auspica quindi che l'interpretazione fornita durante Telefisco non venga confermata in maniera ufficiale dall'AE.