Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese.
Decreto Cura Italia
Con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 ( cosiddetto “Decreto Cura Italia”), il legislatore è intervenuto per mettere in atto tutta una serie di misure finalizzate sia al potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e sia al sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In questo articolo ci concentreremo su uno degli interventi che a parere dello scrivente, risultano essere tra i più rilevanti previsti a favore delle imprese, e che pertanto merita di uno specifico approfondimento.
Si tratta della misura prevista nell’art. 56
“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID – 19”.
Questo articolo, dopo aver riconosciuto al comma 1 che l’epidemia da COVID -19 è un evento eccezionale e di grave turbamento per l’economia, al comma 2 dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di crediti in Italia di cui possono beneficiare ( facendone direttamente richiesta al soggetto creditore), microimprese e PMI italiane ( cosi’ come definite dal successivo comma 5 dell’articolo stesso) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti, mutui o linee di credito.
Sostanzialmente la misura al comma 2 dispone quanto segue:
- Aperture di credito: per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o, se superiori, alla data di pubblicazione del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 Settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;
- Contratti per prestiti non rateali con scadenza prima del 30 Settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 Settembre 2020. E’ inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Così come viene chiarito nella relazione illustrativa, il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario e tanto meno per il soggetto fruitore ( cioè l’impresa). Si chiarisce inoltre che tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;
- Mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, rate o canoni di leasing con scadenza anteriore al 30 Settembre 2020: ebbene è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 Settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato e gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.
Resta salva la facoltà delle imprese, di beneficiare della sospensione per la sola quota capitale.
Quindi ricapitolando, in riferimento a:
- aperture di credito a revoca (fidi);
- prestiti a fronte di anticipi su crediti (esistenti entro il 17 marzo 2020)
gli importi accordati, sia per la parte utilizzata che per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati – in tutto o in parte – fino al 30/9/2020.
Conseguentemente a ciò gli imprenditori, in questo periodo, non devono temere richieste di rientro.
In riferimento a:
- prestiti non rateali
con scadenza contrattuale prima del 30/9/2020 i contratti sono prorogati fino a quella data alle medesime condizioni.
In riferimento alle esposizioni debitorie nei confronti delle banche per:
- rate mutui;
- canoni di leasing;
- altri finanziamenti a rimborso rateale
con scadenze comprese nel periodo dal 17/3/2020 al 30/9/2020, le imprese possono avvalersi della richiesta di sospensione in conseguenza della quale:
il pagamento è sospeso fino al 30/9/2020.
Come detto in precedenza, rimane facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
La cosa davvero importante da notare è che per ottenere i suddetti benefici le imprese devono semplicemente presentare una comunicazione corredata da una dichiarazione con la quale si autocertifica di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta del CoronaVirus.
E’ importante anche sottolineare la Precisazione del Ministero per lo Sviluppo Economico: i contributi concessi con Legge Sabatini ai soggetti beneficiari non subiranno variazioni e continueranno ad essere erogati pur in assenza di pagamento rata mutuo.
CONCLUSIONI
Questo articolo 56 del Decreto Cura Italia prevede certamente degli effetti estremamente importanti ed impatta fortemente nel rapporto Banche/Impresa.
Come spiegato in precedenza, l’articolo pone come unico deterrente il fatto che il credito non sia deteriorato, dando una sostanziale facoltà alle imprese di decidere o meno di sospendere i pagamenti delle proprie rate mensili di mutuo o finanziamento, e se sospendere tutta la rata o solamente la quota capitale; nel contempo, altrettanto sostanzialmente, svuota e priva le banche della possibilità di effettuare la consueta valutazione autonoma ( la valutazione del merito di credito) e decidere se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.
Sembra evidente l’intento del legislatore, e cioè quello di sostenere la liquidità delle imprese attraverso il risparmio ed evitare che le banche, utilizzando la propria prassi valutativa attraverso tutte le procedure di rating, possano rendere vane le previsioni inserite in questo articolo.
Né deve presentarsi il rischio per le imprese che ricorrano alla sospensione, di vedersi modificata la qualità creditizia delle proprie esposizioni.
Il legislatore, come vedremo, ha voluto scongiurare anche quest’altro rischio per le imprese.
Infatti a ben vedere questa moratoria, che non genera nuovi o maggiori ricavi per le banche ( rispettando quindi il principio di neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è e rimane neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria ( salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria).
E per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento della qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno previste è associata la previsione del possibile intervento del Fondo centrale di garanzia per le PMI ( che copre parzialmente le esposizioni interessate). Il comma 6 stabilisce che le operazioni delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia, con una dotazione di 1,73 miliardi di euro. La garanzia viene concessa a titolo gratuito per importi fino a 5.000.000 di euro; per gli interventi di garanzia diretta la percentuale di copertura è pari all’80%.
Non ci resta che sperare nel positivo accoglimento da parte di tutto il sistema bancario, che mai prima come in questo momento, viene di fatto chiamato ad un vero e proprio atto di responsabilità, dovendo supportare, agevolare e sostenere l’economia del paese nel suo complesso.