Conferme e novità sulla Riforma Fiscale

Recentemente è stata approvata in via definitiva la “Riforma fiscale” che intende perseguire la semplificazione del sistema tributario tramite la revisione dei comparti impositivi (IRPEF / IRES / IRAP / IVA)

Conferme e novità sulla Riforma Fiscale

L’attuazione della Riforma fiscale è improntata ai seguenti principi / criteri generali:

  • stimolare la crescita economica e la natalità attraverso l’aumento dell’efficienza della struttura dei tributi e la riduzione del carico fiscale, anche al fine di sostenere famiglie / lavoratori /

In sede di approvazione è stata inserita la previsione che il predetto principio / criterio generale va attuato:

-   nel rispetto della progressività e dell’equità del sistema tributario;

  • soprattutto al fine di sostenere le famiglie ed in particolare quelle in cui sono presenti disabili, e i giovani che non hanno compiuto 30 anni;

-    prevenire, contrastare e ridurre l’evasione / elusione fiscale, attraverso:

  • l’utilizzo dei dati presenti in Anagrafe tributaria / potenziamento dell’analisi del rischio / ricorso a tecnologie digitali e all’intelligenza artificiale / rafforzamento dell’adempimento collaborativo, ovvero aggiornamento / introduzione di istituti (anche premiali) finalizzati a favorire forme di collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti;
  • l’utilizzo dei dati ricavabili dalla fattura elettronica / corrispettivi telematici, nonché la piena realizzazione dell’interoperabilità delle banche dati;
  • in sede di approvazione è stata inserita la previsione della possibilità di compensare la riduzione della pressione fiscale con le risorse, accertate come permanenti, derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo degli obblighi tributari (fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di riduzione del debito);
  • razionalizzare e semplificare il sistema tributario con riferimento:
    • a un utilizzo efficiente (anche sotto il profilo tecnologico), da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei dati ottenuti attraverso lo scambio di informazioni;
    • all’individuazione / eliminazione dei micro-tributi, ossia quei tributi per i quali, a fronte di un

gettito trascurabile per l’Erario i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati;

  • alla normativa fiscale degli Enti del Terzo settore / non commerciali;
  • rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento dei contribuenti prevedendo:
    • la riduzione degli oneri documentali anche mediante il rafforzamento del divieto di richiedere al contribuente documenti già in possesso dell’Agenzia;
    • nuove / più efficienti forme di erogazione di informazioni e di assistenza;
    • accesso facilitato ai servizi per le persone anziane / con disabilità;
  • assicurare un trattamento particolare per gli atti di trasferimento / destinazione di beni e diritti a favore di persone con disabilità;
  • assicurare la piena applicazione dei princìpi di autonomia finanziaria degli Enti territoriali di cui alla Legge 42/2009 (Federalismo Fiscale), al D.Lgs. n. 68/2011 (Autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province) e agli Statuti speciali per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano;
  • revisione della disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche / società / enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la prassi internazionale   e   le   Convenzioni   per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali per i soggetti che trasferiscono la residenza in

 

In sede di approvazione è stato precisato che, con riferimento alla residenza fiscale, deve altresì essere valutata la possibilità di adeguarne la disciplina all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile;

 

  • promuovere misure finalizzate a conformare il sistema di imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale;
  • in sede di approvazione è stato inserito il recepimento della Direttiva UE n. 2022/2523, relativa alla definizione di un livello di imposizione fiscale minimo globale d. “Global minimun tax” per i Gruppi multinazionali di imprese / Gruppi nazionali su larga scala nell’UE. In particolare, è prevista l’introduzione:
    • di un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale / nazionale e soggette a una bassa imposizione;
    • di un regime sanzionatorio (conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi) per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e di un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi;

  • in sede di approvazione è stata inserita inoltre la semplificazione / razionalizzazione del regime delle società estere controllate (controlled foreign companies), modificando i criteri di determinazione dell’imponibile assoggettato a tassazione in

Al Governo viene inoltre conferita la delega per la codificazione delle disposizioni tributarie,


ossia la predisposizione di Testi Unici delle disposizioni che regolano il sistema fiscale.

 

 

REVISIONE IRPEF – ART.5 -

La revisione dell’IRPEF interessa gli “aspetti generali” dell’imposta e le singole tipologie reddituali.

In merito agli aspetti generali la Riforma è improntata ai seguenti principi / criteri specifici:

  • revisione e graduale riduzione dell’IRPEF, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione verso l’aliquota unica, attraverso il riordino delle deduzioni / scaglioni di reddito / aliquote / detrazioni / crediti d’imposta, tenendo conto delle relative finalità, con riguardo:
    • alla composizione del nucleo familiare e dei costi sostenuti per la crescita dei

Con riferimento al nucleo familiare, in sede di approvazione è stato precisato che sarannoconsideratiinparticolarequelliincuièpresente un disabile;

  • alla tutela del bene casa / della salute / istruzione / previdenza

Con riguardo alla casa, in sede di approvazione è stato precisato che sarà considerata sia quella in proprietà che quella in locazione;

  • agli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica e della riduzione del rischio sismico del patrimonio edilizio, nonchè, come introdotto in sede di approvazione, di rigenerazione urbana e rifunzionalizzazione edilizia valutando anche le esigenze di tutela / manutenzione / conservazione dei beni culturali di cui all’art. 10, Lgs. n. 42/2004;
  • in sede di approvazione è stata prevista l’introduzione anche di misure volte a favorire:

-    la stipula di assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi;

  • l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani che non hanno compiuto 30 anni;
  • graduale perseguimento dell’equità orizzontale, ossia il principio in base al quale soggetti con la stessa capacità contributiva devono avere la medesima tassazione, a prescindere dalla tipologia di reddito prodotto. Ciò sarà realizzato introducendo norme che favoriscono un equilibrio nella tassazione e deduzioni più favorevoli per dipendenti e

 

A tal fine è prevista:

  • la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l’equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
  • la possibilità dedurre dal reddito di lavoro dipendente e assimilato (anche in misura forfettizzata),

le spese sostenute per la produzione dello stesso;

  • la possibilità di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione

del reddito di categoria e l’eccedenza dal reddito complessivo (con tale previsione i lavoratori autonomi / ditte individuali potranno dedurre i propri contributi previdenziali direttamente in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo / d’impresa);

  • in sede di approvazione l’applicazione della d. “flat tax incrementale” prevista, in via generalizzata, è stata sostituita con la previsione dell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, in misura agevolata:
    • alle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario eccedenti una determinata soglia;
    • alla tredicesima mensilità dei lavoratori dipendenti ex 49, TUIR.


È fatta salva la valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale della “flat tax incrementale”, introdotta per il 2023, per le imprese individuali / lavoratori autonomi.

L’applicazione del predetto regime di imposizione alternativa è applicabile anche ai premi


di produttività;

  • l’inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni / benefici di qualsiasi titolo (anche di natura non tributaria), dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenuta a titolo d’imposta, con esclusione dei redditi di natura

In sede di approvazione è stata inoltre prevista la possibilità di introdurre, per un periodo limitato di

tempo, misure volte a favorire i trasferimenti di residenza in Comuni periferici / ultraperiferici.

 

Tipologia reddituale

Principi / criteri specifici

 

 

 

 

 

Redditi agrari

◆   Introduzione di nuove classi e qualità di coltura, riordino del relativo regime di imposizione su base catastale, individuando il limite oltre il quale l’attività eccedente produce reddito d’impresa. Tale disposizione riguarda le attività agricole di coltivazione di cui all’art. 2135, comma 1, C.c.;

◆   riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, ai redditi ottenuti dalle attività agricole assoggettati ad imposizione semplificata;

◆   introduzione di procedimenti (anche digitali) per aggiornare le qualità / classi di coltura presenti in Catasto con quelle effettivamente praticate, entro il 31.12 di ogni anno;

◆   revisione del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di pensione

e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole.

 

Redditi dei fabbricati

Possibilità di estendere l’applicazione della cedolare secca anche agli immobili

adibiti ad uso diverso da quello abitativo.

In sede di approvazione tale possibilità è stata limitata ai casi in cui il conduttore è un esercente attività d’impresa, arte o professione.

 

 

 

 

Redditi di natura finanziaria

◆   Armonizzazione della disciplina attraverso la previsione di un’unica categoria reddituale mediante l’elencazione delle fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, al fine di superare l’attuale differenza nella determinazione della base imponibile prevista per i redditi di capitale e i redditi diversi di natura finanziaria;

◆   determinazione dei redditi di natura finanziaria sulla base del principio di cassa con possibilità di compensazione ricomprendendo, oltre alle perdite derivanti dalla liquidazione di società e da qualsiasi rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale, anche i costi e gli oneri inerenti (la base imponibile della nuova categoria dei redditi finanziari sarà quindi costituita dalla somma di tutti i proventi percepiti e di tutte le plus/minusvalenze e differenziali realizzati nel periodo d’imposta).

In sede di approvazione è previsto che tale principio deve essere attuato nel rispetto

dell’obiettivo di contenere gli spazi di elusione ed erosione dell’imposta;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi di natura finanziaria

◆   previsione di un’imposizione sostitutiva almeno sui redditi di natura finanziaria, attualmente soggetti ad un prelievo a monte a titolo definitivo;

◆   mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi derivanti da titoli di Stato ed equiparati;

◆   applicazione di un’imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell’anno, con possibilità di riportare le eccedenze negative nei periodi d’imposta successivi a quello di formazione;

◆   previsione dell’obbligo dichiarativo dei redditi di natura finanziaria da parte del contribuente, con possibilità di scegliere comunque un regime opzionale semplificato di riscossione dell’imposta tramite intermediari autorizzati, senza obbligo di dichiarazione dei relativi redditi;

◆   previsione di un obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che intervengono nella riscossione dei redditi di natura finanziaria per i quali il contribuente non ha scelto il regime opzionale;

◆   razionalizzazione della disciplina in materia di rapporti finanziari basata

sull’utilizzo di tecnologie digitali;

◆   revisione del sistema di tassazione dei rendimenti delle attività delle forme pensionistiche complementari secondo il principio di cassa con possibilità di compensazione, prevedendo la tassazione del risultato realizzato annuale della gestione con mantenimento di un’aliquota d’imposta agevolata.

 

Redditi da lavoro dipendenti e assimilati

Semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori “esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l’assegnazione di compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell’implementazione della previdenza complementare, dell’efficientamento energetico, dell’assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

 

 

 

 

 

 

 

 

Redditi di lavoro autonomo

Semplificazione / razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito, prevedendo, in particolare:

◆   il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti in relazione all’attività esercitata, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito di lavoro autonomo (ciò sarà tradotto introducendo un criterio di onnicomprensività analogamente a quanto attualmente previsto per i redditi di lavoro dipendente).

 

Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere allineato a

NB quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;

◆   l’eliminazione della disparità di trattamento (ingiustificata) tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività e all’uso personale / familiare;

◆   la riduzione delle ritenute operate sui compensi dei soggetti che si avvalgono in via continuativa e rilevante di dipendenti / altre tipologie di collaboratori (analogamente a quanto attualmente previsto per gli intermediari del commercio);

◆   la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.

 

Redditi

d’impresa

Introduzione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria, finalizzato a favorire la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione, tramite l’assimilazione al regime dell’imposta sul reddito delle società con l’assoggettamento a un’imposta ad aliquota proporzionale allineata a quella

 

 

Redditi

d’impresa

IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall’imprenditore / distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale e prevedendo lo scomputo di quest’ultima dall’imposta personale (ciò dovrebbe corrispondere alla c.d. “IRI” - Imposta sul reddito d’impresa, prevista dalla Finanziaria 2017, mai applicata a seguito della soppressione da parte della Finanziaria 2019).

 

 

 

 

 

 

Redditi

diversi

◆   Revisione del criterio di determinazione delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, stabilendo che qualora gli stessi sono acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante;

◆   previsione di un’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene;

◆   introduzione della disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa, di oggetti d’arte / antiquariato / da collezione, nonché, più in generale, di opere dell’ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative.

Sono esclusi i casi in cui è assente l’intento speculativo, compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione / donazione. Per tali fattispecie, in sede di approvazione è stata introdotta la previsione dell’esonero da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.

In sede di approvazione, con riferimento alle modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi / imprenditori individuali / soggetti ISA, fatto salvo il vigente sistema di calcolo (anche previsionale) del saldo / acconti, è stata prevista:

  • la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti / saldi;
  • l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.

Le predette disposizioni vanno realizzate al fine di migliorare la distribuzione del carico fiscale

nel tempo.

La revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società / enti è improntata ai seguenti principi

- criteri specifici:

  • riduzione dell’IRES in caso di impiego:
    • in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;

o anche

-  in nuove assunzioni;

di una somma corrispondente al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione. In sede di approvazione, il principio è stato modificato prevedendo la riduzione dell’IRES in caso di impiego del reddito prodotto:

  • in investimenti, con particolare riferimento a quelli qualificati;

-  in nuove assunzioni ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili.

 

La riduzione:

  • riguarda, in presenza di una delle precedenti condizioni, una somma corrispondente (in tutto

o in parte) al reddito entro i 2 periodi d’imposta successivi alla sua produzione;

  • non si applica al reddito corrispondente agli utili distribuiti / destinati a finalità estranee


all’esercizio dell’attività d’impresa, nel predetto biennio.

La distribuzione degli utili si presume se è accertata l’esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.

In alternativa alle predette disposizioni, per le imprese che non beneficiano della riduzione dell’IRES, è prevista la possibilità di fruire:

  • di incentivi fiscali riguardanti gli investimenti qualificati, anche attraverso il potenziamento

dell’ammortamento; nonché

  • di misure  finalizzate   all’effettuazione   di   nuove   assunzioni,   anche   attraverso   la

maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime.

 

Sul punto, nella Relazione illustrativa al disegno di legge è precisato che “la riduzione ha la finalità di favorire la competitività delle imprese e aumentare l’attrattività del sistema-Paese per gli investitori, anche esteri. In particolare, la condizione collegata all’effettuazione degli investimenti ha lo scopo di favorire la crescita economica e l’incremento della base occupazionale, con particolare riferimento ai soggetti che necessitano di maggiore tutela”;

  • razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili prevedendo una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell’assetto contabile;
  • revisione della disciplina di deducibilità degli interessi passivi, con l’introduzione di specifiche franchigie (ossia, di una / più soglie di interessi passivi deducibili senza limitazioni);
  • riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie / consolidato fiscale;
  • sistematizzazione e razionalizzazione dei conferimenti d’azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni / quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
  • previsione di un regime speciale per il passaggio dei beni dall’attività commerciale a quella non commerciale e viceversa per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività degli enti non commerciali a seguito dell’ingresso degli stessi nell’ambito applicativo della disciplina fiscale del Terzo settore;
  • razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla legislazione dello Stato / territorio di costituzione / residenza

È confermata la revisione dell’IVA basata sui seguenti principi / criteri specifici:

  • ridefinire i presupposti dell’imposta per renderli più aderenti alla normativa UE;
  • rivedere la disciplina delle operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali il contribuente può optare per l’imponibilità, in linea con la normativa UE;
  • razionalizzare il numero / misura delle aliquote IVA secondo i criteri della normativa UE (in particolare alla Direttiva 2022/542/UE) per favorire l’omogeneizzazione del trattamento IVA per i beni e servizi similari, anche individuati attraverso il richiamo alla nomenclatura combinata / classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale;
  • rivedere la disciplina della detrazione dell’imposta al fine di:
    • rendere la detrazione maggiormente aderente all’effettivo utilizzo dei beni / servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all’imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il pro-rata di detraibilità ai soli beni / servizi “a uso promiscuo” ossia utilizzati sia per operazioni che danno diritto alla detrazione sia per operazioni esenti;
    • armonizzare i criteri di detraibilità IVA relativa ai fabbricati a quelli della normativa UE;
    • prevedere, in relazione ai beni e servizi acquistati / importati per i quali l’esigibilità dell’imposta si verifica nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, l’esercizio del diritto alla detrazione al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta (sarà rivista quindi l’attuale limitazione “temporale” alla detrazione disposta dall’art. 1, DPR 100/98);
  • ridurre l’aliquota IVA all’importazione di opere d’arte, recependo la Direttiva 2022/542/UE

ed estendendo l’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte / antiquariato / da collezione;

  • razionalizzare la disciplina del gruppo IVA per semplificare le misure previste per l’accesso e e l’applicazione dell’istituto;
  • razionalizzare la disciplina IVA degli Enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse

La revisione dell’IRAP è improntata alla graduale abrogazione dell’imposta, con priorità per le società di persone / associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, con l’istituzione una sovraimposta (da ripartire tra le Regioni), che assicuri un gettito in misura equivalente a quello attuale, determinata con le medesime regole IRES, con esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali.

Nella predetta Relazione illustrativa è specificato che “il superamento dell’IRAP è da attuarsi in modo graduale dando priorità alle società di persone e alle associazioni tra artisti e professionisti; in una successiva fase verrà esteso alle società di capitali.

In sede di approvazione è stato previsto che la “sostituzione” / abrogazione dell’IRAP con la nuova sovraimposta deve rispettare anche l’invarianza del carico fiscale per i contribuenti (oltre all’invarianza del gettito per le Regioni).

È confermata la revisione della disciplina delle società non operative basata sui seguenti principi / criteri specifici:

  • definire nuovi parametri (da aggiornare periodicamente) finalizzati ad individuare le società “senza impresa, ossia di mero godimento, considerando anche i principi IVA elaborati dalla Corte di Cassazione / Corte di Giustizia UE;
  • definire cause di esclusione che tengono conto della presenza di lavoratori dipendenti /

svolgimento di attività in settori oggetto di specifica regolamentazione normativa.

Come precisato nella predetta Relazione illustrativa, per tali società è stabilita l’indetraibilità dell’IVA:

  • per l’acquisto di beni (unità immobiliari classificati / classificabili in categoria catastale A, tranne A10, e loro pertinenze, unità da diporto, aeromobili da turismo o qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e complessi sportivi / ricreativi, compresi quelli destinati all’ormeggio, al ricovero e al servizio di unità da diporto) che vengono gestiti e messi a disposizione dei soci e partecipanti, e dei loro familiari gratuitamente o a fronte di un corrispettivo inferiore al valore normale, anche attraverso la partecipazione ad associazioni, enti o altre organizzazioni;
  • per le holding di gestione, in caso di possesso, non strumentale né accessorio ad altre attività esercitate, di partecipazioni / quote sociali, di obbligazioni / titoli similari, costituenti immobilizzazioni, al fine di percepire dividendi, interessi o altri frutti, senza strutture dirette a esercitare attività finanziaria ovvero attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione delle società

È prevista la semplificazione / razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito d’impresa al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi (fermi restando i principi di inerenza, neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione aziendale e divieto di abuso del diritto), attraverso:

-    la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili;


  • il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, prevedendo la possibilità di limitare le variazioni in aumento / diminuzione, da apportare al Conto economico quali, in particolare, quelle riguardanti gli ammortamenti / opere / forniture e servizi di durata ultrannuale / differenze su cambi per debiti / crediti in valuta e interessi di

Per alcune fattispecie, l’applicazione del predetto allineamento sarà limitata ai soggetti che sottopongono il bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti ovvero sono in possesso di apposite certificazioni rilasciate da professionisti qualificati attestanti la correttezza degli imponibili dichiarati.

In sede di approvazione:

  • al fine di garantire il rafforzamento del predetto processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli

civilistici, è stata introdotta:

-   la semplificazione / razionalizzazione della disciplina del Codice civile in materia di

bilancio, con particolare riguardo alle imprese minori;

  • la revisione della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 38/2005, relativo all’ambito applicativo dei Princìpi contabili internazionali IAS/IFRS, prevedendo la possibilità, per i soggetti che adottano i predetti Principi contabili per il bilancio consolidato, di applicarli anche al bilancio d’esercizio;
  • è stata prevista l’introduzione della disciplina della scissione societaria parziale di cui all’art. 1, C.c.;

  • al fine di semplificare / razionalizzare la disciplina della liquidazione ordinaria delle imprese individuali / società, è stata introdotta la previsione della definitività del reddito relativo a ciascun periodo d’imposta.

Se la liquidazione non si protrae per più di 3 (per le imprese individuali) / 5 (per le società) esercizi, è fatta salva la facoltà, di determinare il reddito d’impresa relativo ai periodi compresi tra l’inizio e la chiusura della stessa in base al bilancio finale, provvedendo alla riliquidazione dell’imposta.