Spese fiscali detraibili con obbligo di tracciabilità

Divieto di pagamento in contanti

Spese fiscali detraibili con obbligo di tracciabilità

Come ormai noto, tutte le spese che danno luogo allo sconto fiscale del 19% nella dichiarazione dei redditi, a decorrere dall’anno 2020, non potranno più essere effettuate con l’utilizzo del contante pena la perdita della detrazione stessa.

Con questo articolo cercheremo di capire la portata della norma e gli effetti che avrà sui consumatori finali, tenendo bene a mente che di fatto è già entrata in vigore, dal momento che riguarda la detraibilità delle spese effettuate dal 1 gennaio 2020.

Sostanzialmente infatti, La Legge di Bilancio 2020 prevede che dal 01 gennaio 2020, la detrazione nella misura del 19% ai fini Irpef, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante strumenti di pagamento tracciabili.

 In prima analisi, poiché come detto La norma entra in vigore dal 1 gennaio 2020, è importante segnalare che è già in vigore e quindi bisogna fare da subito attenzione ad effettuare tali spese con strumenti di pagamento tracciabili, se non si vuole perdere la detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020 ( che sarà quindi predisposta nel 2021).

La norma in questione comporterà di conseguenza anche il nuovo adempimento di conservazione della copia del pagamento tracciabile.

 Ma soprattutto è anche importante capire quali spese rientrano negli obblighi imposti dalla nuova normativa, che si concentra sui commi 679 e 680 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, ed è quello che appunto cercherò di fare nel presente articolo.

 

Vediamo nel dettaglio la nuova normativa

 Il comma 679 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che "Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

La prima cosa da chiarire è che la nuova norma sulle tracciabilità delle detrazioni fiscali riguarda le detrazioni ai sensi dell'art. 15 del TUIR, quindi sono escluse le detrazioni fiscali ai sensi degli altri articoli del TUIR ( ad esempio: ecobonus, bonus ristrutturazioni, etc…ma anche quelle fisse e non  a percentuale ex art. 16, quali quelle per affitti).

Il successivo comma 680 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2020 prevede che "La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale".

 Prima di vedere l'elenco completo delle detrazioni fiscali ai sensi dell'art. 15 del TUIR con obbligo di tracciabilità, ritengo utile chiarire anche quali sono questi nuovi metodi di pagamento obbligatori per poter godere della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

 L'art. 23 del D. Lgs. n. 241/1997 indicato nella Legge di Bilancio 2020 riguarda il "Pagamento con mezzi diversi dal contante" e stabilisce sostanzialmente che le modalità di pagamento ammesse sono:

 carte di debito o bancomat;

carte di credito;

carte prepagate;

assegni bancari e circolari;

altri sistemi di pagamento tracciabile come ad esempio il bonifico.

 

Queste modalità di pagamento, con la doverosa conservazione della copia o dell'evidenza del pagamento tracciabile, accanto al giustificativo di spesa (scontrino parlante o fattura o ricevuta, ecc.), consentono al contribuente di beneficiare della detrazione fiscale del 19% sulla spesa sostenuta.

Percorrendo l'art. 15 del TUIR, cerchiamo di capire tutte le detrazioni interessate all'obbligo di pagamento tracciabile o divieto di pagamento in contanti della spesa ai fini della detrazione.

 

Detrazione fiscale 19% per interessi passivi mutui prima casa.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR prevede la detrazione del 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori. Dal 2020 è necessario il pagamento tracciabile. Così come è necessario il pagamento tracciabile per le spese relative agli interessi passivi mutui prima casa ai sensi della lettera b), sempre del comma 1 dell’art. 15.

 Pagamenti tracciabili obbligatori anche per la detrazione 19% sui mutui per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire all’abitazione principale ai sensi del comma 1ter dell’art. 15 del TUIR.

  

Detrazione fiscale 19% per spese mediche.

L’obbligo di tracciabilità delle detrazioni riguarda anche le spese mediche e le spese sanitarie detraibili ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

Rimangono pagabili in contanti esclusivamente “l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale”.  

 

Detrazione fiscale del 19% per spese veterinarie.

Tale detrazione, prevista dalla lettera bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR è stata riformulata dal 1° gennaio 2020, con l’estensione a 500 euro annui del limite di detrazione.

Anche le spese veterinarie sono detraibili solo con pagamento tracciabile.

 

Detrazione fiscale per spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

La detrazione è prevista dalla lettera c-ter del comma 1 dell’art. 15 del TUIR e per tale detraibilità sussiste l’obbligo di pagamento tracciabile.

 

Detrazione per spese funebri.

La detrazione del 19% è prevista dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR e consente di detrarre le spese funebri fino a 1.550 euro.

Per farlo occorre dal 1° gennaio 2020 eseguire i pagamenti con strumenti tracciabili.

 

Detrazione per spese universitarie.

La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso le università statali e non statali, prevista dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento con strumenti tracciabili.

 

Detrazione per spese scolastiche.

La detrazione del 19% per le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione, prevista dalla lettera e-bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, rientra tra le detrazioni con obbligo di tracciabilità di pagamento della spesa sostenuta.

Quindi addio ai pagamenti in contanti per chi vuole beneficiare della detrazione del 19%.

 

Detrazione per spese minori con disturbo apprendimento DSA.

La detrazione per le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici necessari all'apprendimento, nonché per l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, prevista dalla lettera e-ter) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di tracciabilità.

 

Detrazione 19% per spese scuola di musica dei ragazzi.

Si tratta di una nuova detrazione fiscale, ai sensi della nuova lettera e-quater, del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, che andrà in vigore solo dal 2021 e consente ai contribuenti con un reddito fino a 36 mila euro, di poter beneficiare della detrazione del 19% fino a 1.000 euro di spesa per per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.

Anche questa detrazione fiscale potrà essere ottenuta solo con il pagamento della spesa con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% sui premi per assicurazioni aventi oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana.

Questa detrazione è prevista dalla lettera f) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR e rientra tra le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento con strumenti tracciabili, pertanto andranno versati i premi esclusivamente con tali modalità.

 

Detrazione 19% premi assicurazione contro gli eventi calamitosi.

Questa detrazione, ai sensi della lettera f-bis) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR, spetta se si riferisce a unità immobiliari ad uso abitativo.

Per poter beneficiare della stessa, i premi devono essere pagati con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% spese per manutenzione, protezione o restauro cose vincolate.

La detrazione del 19%, spettante ai sensi della lettera g) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR per le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico, spetta solo se il pagamento è effettuato con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% spese sportive dei ragazzi.

Anche la detrazione fiscale ai sensi della lettera i-quinquies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR relativa alle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rientrano nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni.

 

Detrazione 19% affitto studenti fuori sede.

Anche la detrazione spettante ai sensi della lettera i-sexies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR sui i canoni di locazione degli studenti universitari fuori sede (corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi) spetta solo se il pagamento del canone di locazione è effettuato con strumenti tracciabili, così come il caso degli affitti all’estero.

 

Anche la detrazione 19% dei canoni di leasing per immobili da adibire ad abitazione principale per giovani under 35 anni, prevista dalle lettere isexies.1) e isexies.2) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR spetta solo se i canoni sono pagati con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% per le spese degli addetti all’assistenza personale.

Anche la detrazione ai sensi della lettera i-septies), del comma 1 dell’art. 15 del TUIR sulle spese, per un importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo del contribuente non supera 40.000 euro, spetta solo se le spese sono pagate con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% abbonamento trasporti pubblici.

E’ una detrazione spettante ai sensi della lettera i-decies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR che spetta sulle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro.

Dal 2020 questa detrazione potrà essere goduta solo se il pagamento dell’abbonamento avviene con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% mantenimento cani guida.

Anche la detrazione spettante ai sensi del comma 1quater dell’art. 15 del TUIR per la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida può essere fruita solo se la spesa viene pagata con strumenti tracciabili.

 

Detrazione 19% sulle erogazioni liberali: obbligo di pagamento tracciabile

Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR ai contribuenti può spettare una detrazione del 19% su una serie di erogazioni liberali: in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ecc. Inoltre, spettano per le manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.

Tutte le erogazioni liberali, ai fini della detrazione, devono essere pagate con strumenti tracciabili. Analoga modalità è prevista per i beni a loro ceduti, per i quali spetta la detrazione del 19% ai sensi della lettera h-bis) del comma 1, dell’art. 15 del TUIR.

 

Rientrano nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni anche le erogazioni in denaro, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

 

Sono assoggettate all’obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione del 19% anche le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD).

Tale detrazione è prevista dalla lettera i-ter) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR e già prevedeva che l’obbligo di versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Detrazione 19% sulle erogazioni liberali alle scuole e università.

Anche la detrazione spettante ai sensi della lettera i-octies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR sulle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché a favore degli istituti tecnici superiori, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa, spetta se effettuata con strumenti tracciabili.

Il versamento deve essere effettuato tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’ articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, era già previsto.

 

Analogamente sono detraibili con pagamento con strumenti tracciabili anche le erogazioni liberali in denaro al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi della lettera i-novies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

 

Con obbligo di pagamento tracciabile c’è anche la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

  

A parere dello scrivente, Appare del tutto evidente quindi la rigidità della norma in questione, che di fatto rivoluziona il mondo delle detrazioni, prevedendo oltretutto anche un limite per i soggetti con i redditi elevati.

Ma al di là di questo, quello dei pagamenti con sistemi tracciabili sembrerebbe ormai l’unico modo per vedersi riconosciute le detrazioni delle spese sopra elencate, con le due sole ed esclusive eccezioni dell’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, e delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale.

Ma è proprio in merito a queste due eccezioni che bisogna prestare maggiormente attenzione, sperando quanto prima che intervenga una circolare dell’Agenzia delle Entrate: infatti non è per nulla chiaro se i farmaci omeopatici, i farmaci veterinari, le preparazioni galeniche siano ricomprese nell’esonero ( e quindi pagabili in contanti).

Pertanto nel dubbio e in attesa di chiarimenti ufficiali,  il consiglio è quello di agire in ogni caso con prudenza e pagare anche tali spese con strumenti di pagamento tracciabili.

 

di Stefano Pignatelli

Dottore Commercialista in Roma