Transizione 5.0. Testo ufficiale del decreto attuativo MIMIT MEF
Pronto il decreto attuativo per il piano Transizione 5.0. Il testo ufficiale è stato firmato dal MIMIT e dal MEF, ed è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Pronto il decreto attuativo per il piano Transizione 5.0.
Il testo ufficiale è stato firmato dal MIMIT e dal MEF, ed è pronto per essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Dopo una lunga attesa e con un ritardo che continua a condizionare gli investimenti delle imprese, sembra quindi essere a buon punto il lavoro per la definizione delle regole operative per la transizione green .
Il decreto attuativo definisce nel dettaglio le procedure per l’accesso al bonus Transizione 5.0.
Agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025.
Il nuovo piano Transizione 5.0 è formalmente in vigore dal 2 marzo scorso, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 19/2024 che all’articolo 38 definisce la nuova struttura delle agevolazioni per le imprese.
Novità che per ora restano ancora in stand-by: il decreto attuativo del MIMIT dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, successivamente, si attende il lancio del portale del GSE per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post, ai fini dell’accesso ai crediti d’imposta.
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Transizione 5.0, il testo ufficiale del decreto attuativo MIMIT - MEF
L’attuazione delle regole delineate dall’articolo 38 del decreto PNRR quater, con il quale è stato messo a terra il piano Transizione 5.0 era attesa entro 30 giorni dall’entrata in vigore del nuovo strumento agevolativo e quindi, calendario alla mano, entro i primi di aprile.
Superata ormai la prima metà dell’anno, il decreto attuativo MIMIT e MEF non è ancora stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma i tempi sembrano ormai assottigliarsi.
Dopo l’ok della Corte dei Conti, il testo ufficiale del decreto attuativo è stato firmato dai ministeri competenti.
Quali sono gli aspetti più di rilievo previsti dal provvedimento che darà il via all’iter per l’accesso ai nuovi crediti d’imposta?
In primis, è confermata l’applicazione retroattiva.
Il bonus Transizione 5.0 si applicherà agli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, relativamente a beni materiali strumentali nuovi di cui agli allegati A e B della Legge n. 232/2016, con il requisito fondamentale della riduzione dei consumi energetici di almeno il 3 per cento per l’intera struttura produttiva o di almeno il 5 per cento per i singoli processi interessati dall’investimento.
L’Industria 5.0 agevola inoltre:
- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
Fermo restando il requisito dell’interconnessione al sistema di gestione della produzione aziendale, e nel rispetto dell’ulteriore obiettivo della riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3 per cento (5 per cento esclusivamente per i processi interessati dall’investimento), il credito d’imposta spettante sarà pari a quanto riportato nella seguente tabella:
Percentuale credito d’imposta |
Quota investimenti agevolata |
35 per cento del costo |
fino a 2,5 milioni di euro |
15 per cento del costo |
tra 2,5 e 10 mln |
5 per cento del costo |
tra 10 e 50 mln |
Alle aliquote ordinarie del credito d’imposta Transizione 5.0 si affiancano le percentuali maggiorate in caso di risparmi energetici superiori alla soglia del 3 per cento o del 5 per cento.
In particolare, il bonus riconosciuto alle imprese è aumentato:
- al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10 per cento;
- al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15 per cento.
Appare quindi interessante soffermarsi sul concetto di data di avvio del progetto di innovazione, così come specificato nel decreto attuativo.
Bisognerà considerare il:
“primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.”
Sul fronte del completamento, bisognerà considerare la data di effettuazione dell’ultimo investimento e nello specifico:
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito.
Quello in arrivo è in ogni caso un decreto definito complesso, ed è la complessità del nuovo Piano Transizione in ottica green disegnato per le imprese ad aver causato ritardi nell’effettivo avvio delle agevolazioni.
Proprio per illustrare al meglio le nuove procedure dell’Industria 5.0 i ministeri competenti stanno lavorando ad una circolare contenente le istruzioni operative sia sul fronte dei crediti d’imposta 4.0 che sui nuovi incentivi 5.0.
Un lavoro certosino che non cancella in ogni caso le conseguenze negative per le imprese intenzionate ad attingere al fondo da 6,3 miliardi stanziato proprio per la Transizione 5.0.
Transizione 5.0: dalle comunicazioni alla certificazione del Risparmio energetico: le novità del decreto attuativo
È lunga la lista di indicazioni operative necessarie per definire al meglio i contorni del piano Transizione 5.0, dettagliate dal comma 17 dell’articolo 38 al DL n. 19/2024.
Nello specifico, il decreto MIMIT, di concerto con il MEF definisce:
- il contenuto e le modalità e i termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell’eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, compresa l’attestazione dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;
- i criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito e dell’esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;
- il costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo;
- le procedure di fruizione del credito d’imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;
- le modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa;
- l’individuazione dei requisiti dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni per la fruizione delle agevolazioni e delle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi;
- l’individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili;
- le modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all’ allegato VI del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
Un primo aspetto sul quale soffermarsi riguarda le procedure di comunicazione.
L’accesso ai crediti d’imposta Transizione 5.0 prevede l’obbligo per l’impresa di trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente tra le altre cose i dati del beneficiario, il progetto di innovazione, così come la data di avvio e completamento e l’importo del credito d’imposta potenzialmente spettante.
Il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato.
Saranno 10 i giorni a disposizione anche per l’invio di dati rettificativi richiesti dal GSE in caso di informazioni incomplete o non leggibili, ed entro i 5 giorni successivi al nuovo invio verrà dato riscontro all’impresa del credito prenotato.
Dopo la prenotazione, parte l’iter di invio delle comunicazioni periodiche necessarie per confermare l’avanzamento del progetto di innovazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, una comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, contenente gli estremi delle fatture.
Ripartirà quindi l’iter che impegna il GSE, che entro 5 giorni darà riscontro all’impresa del credito prenotato o ridotto in caso di investimenti effettivi inferiori rispetto a quanto riportato nelle comunicazioni iniziali.
A seguito del completamento del progetto di innovazione e in ogni caso entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette apposita comunicazione di completamento, corredata, tra l’altro, dalla certificazione del risparmio energetico.
Il credito d’imposta utilizzabile in compensazione sarà quindi comunicato entro 10 giorni e, trascorsi ulteriori 10 giorni, sarà possibile utilizzare le somme accordate in compensazione, ripartibili in un massimo di cinque quote annuali di pari importo.
Il flusso di comunicazione sarà tutto telematico: bisognerà inviare i dati richiesti esclusivamente tramite la piattaforma telematica “Transizione 5.0” che verrà messa a disposizione dal GSE, accessibile mediante credenziali SPID.
Bonus Transizione 5.0, certificazione ex ante ed ex post per il requisito del risparmio energetico
Particolare attenzione bisognerà prestare alle certificazioni necessarie per l’ottenimento del credito d’imposta. Tra queste, quelle relative al risparmio energetico, sia in fase di prenotazione che in fase di ultimazione dell’investimento.
Le certificazioni dovranno attestare:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Nel dettaglio, così come illustrato nel decreto attuativo, certificazione ex ante dovrà contenere le informazioni relative al progetto di innovazione, con particolare riguardo all’individuazione della struttura produttiva e dei relativi processi, della riduzione dei consumi energetici (compresi gli indicatori e gli algoritmi di calcolo utilizzati), nonché i criteri per la definizione dell’eventuale scenario controfattuale.
La certificazione tecnica ex post dovrà invece contenere le informazioni relative al progetto di innovazione, necessarie per attestare il completamento secondo quanto previsto dalla certificazione ex ante, ovvero le informazioni relative al progetto effettivamente realizzato in caso di variazioni avvenute nel corso del progetto di investimento, compresi i dettagli relativi all’effettiva riduzione dei consumi energetici ottenuta.
Il rilascio delle certificazioni potrà avvenire per il tramite di:
- esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.
- ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale,
- periti industriali e periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Le Piccole e Medie Imprese potranno rendicontare le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione in aumento del credito d’imposta per un importo massimo di 10.000 euro.
Transizione 5.0, perizia asseverata e certificazione contabile
Non solo certificazioni. L’iter di adempimenti necessari per fruire del bonus Transizione 5.0 prevede anche la necessità di una perizia asseverata, chiamata a comprovare che le caratteristiche dei beni sono tali da essere inclusi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, così come l’interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
La perizia asseverata dovrà essere rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi, o da un ente di certificazione accreditato.
Per il settore agricolo, la perizia tecnica può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l’obbligo di perizia può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Necessaria poi la certificazione contabile, che dovrà essere rilasciata da un revisore legale al fine di provare l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza delle stesse con la documentazione contabile dell’impresa.
Per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione contabile potrà essere rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del registro. In tal caso sulle spese ammissibili al credito d’imposta sarà riconosciuto un importo aggiuntivo, pari a un totale di 5.000 euro.
Decreto attuativo Transizione 5.0, tempi lunghi e proroga necessaria
Non si mette in dubbio la complessità della fase attuativa del piano Industria 5.0, ma è evidente che l’affanno del MIMIT e degli ulteriori ministeri coinvolti nella messa a punto del decreto attuativo si ripercuote sulle possibilità di investimento delle imprese.
La scadenza del nuovo set di crediti d’imposta per le imprese è fissata al 31 dicembre 2025 ma, a fronte di tempi d’avvio ancora incerti, già si preannuncia l’ipotesi di una proroga.